
Originariamente Scritto da
^Hunter
i consigli sulle armi degli esperti
fonte sito ufficiale della polizia di stato
Una cosa che molti cacciatori non sanno è come leggere la propria licenza di caccia. Questo significa, non solo capirne la sua validità, ma sapere esattamente quali sono le operazioni che ci permette di compiere.
Innanzitutto la “Licenza di porto di fucile per uso caccia” deve essere vista come l’insieme di più autorizzazioni: la licenza di caccia è formata da un librettino che ha validità sei anni nel quale sono annotate le generalità del cacciatore e sul quale è presente la fotografia dello stesso e a questo è allegato un foglietto, che è la vera e propria licenza. Quest’ultima vale un solo anno ma può essere rinnovata di anno in anno, per l’intera validità del libretto, semplicemente pagando la tassa di concessione governativa (173,16 euro).
La citata tassa di CC.GG., quindi, copre un intero anno di validità del titolo. Essa può essere corrisposta anche in anticipo rispetto al giorno di effettiva scadenza, purchè quella precedente sia stata corrisposta. Ad esempio, per una licenza rilasciata il 15 settembre 2008, la tassa corrisposta il 13 settembre 2009, andrà a coprire il periodo di validità dal 15.09. 2009 al 14.09.2010.
Ricordiamo inoltre che, è possibile non pagare la tassa qualora in un anno non si intenda usare la licenza, ma in tal caso essa non potrà produrre alcun effetto giuridico. Ciò significa che non sarà valida né come titolo di acquisto né come titolo di trasporto armi.
Per effettuare l’attività venatoria è necessario però effettuare altri “versamenti”; vediamo quindi cosa la legge mi permette di fare nei singoli casi.
Se sono titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia e ho provveduto unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa (euro 173,16), questo ci permette di:
Acquistare armi e munizioni su tutto il territorio nazionale;
Trasportare fino ad un massimo di 6 armi su tutto il territorio nazionale;
Espletare attività venatoria all’estero previe relative autorizzazioni.
Se, oltre alla nostra tassa viene pagata anche la polizza assicurativa questo ci consente anche di:
Espletare attività venatoria nelle Aziende Turistico venatorie e nelle Aziende Faunistico venatorie;
Se infine, a queste due tassazioni si aggiunge anche la tassa regionale e il pagamento dell’ATC questo ci consente anche di:
Espletare attività venatoria in tutto il territorio nazionale, ATC compresi.
Chiariamo un altro aspetto; La Licenza di caccia è un’“autorizzazione di polizia” quindi, assoggettata al Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, a leggi speciali, alla legge venatoria e a decreti del Ministero della sanità.
E’ importante ricordarsi di tale aspetto in quanto, in caso di violazioni alle leggi o ai regolamenti sopra indicati, questa sarà soggetta a rivalutazione con possibilità di sospensione o revoca da parte del Questore:
Ciò avviene quando:
Vengono a mancare in tutto o in parte determinati aspetti sanitari (abuso di sostanze alcoliche – uso di sostanze stupefacenti – malattie latenti le facoltà mentali ecc.)
Viene a modificarsi la posizione giuridica del soggetto davanti alla legge (condanne per furto – rapina – omessa custodia di armi ecc.)
Si verificano, da parte del titolare la licenza comportamenti non consoni in ambito sociale (comportamenti che sfociano in diatribe con personale addetto al controllo venatorio, si frequentano pregiudicati, ecc.)
Avvengono violazioni di carattere venatorio (la stessa legge prevede i singoli casi di sospensione o revoca)
Avviene un abuso del titolo (abbatto specie protette, caccio in zone di divieto, trasporto l’arma carica ecc.)
È opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 13 della legge 157/92, le armi a canna rigata idonee per l’impiego venatorio sono solo quelle che hanno “calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm”. L’eventuale uso di armi non aventi le richiamate caratteristiche configura l’uso di mezzi non consentiti, sanzionato dalla stessa legge; esso, inoltre, potrebbe essere considerato quale abuso del titolo da parte dell’Autorità di P.S. .
Non è consentito, inoltre, andare a caccia con carabine catalogate ad uso sportivo, in quanto la legge 25.03.1986, n. 85, vieta espressamente il porto delle armi sportive (e, per esercitare l’attività venatoria è necessario dover portare l’arma).
Chiariamo ora alcuni dubbi circa il comodato d’uso.
Questo è un istituto, quindi previsto espressamente dalla legge, che permette ad un soggetto con porto d’armi, di utilizzare un’arma non di sua proprietà a patto che questa sia classificata dal Catalogo Nazionale delle armi nella categoria “sportiva” o sia tra quelle che, ai sensi dell’art. 13 della legge 157 del 1992 siano considerate da caccia.
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