Se un cane muore a causa del comportamento poco professionale del veterinario, al proprietario spetta il risarcimento dei danni patrimoniali, esistenziali, morali e biologici, causati dal comportamento colposo.
Il mese scorso, il Giudice di pace di Dolo [1] ha condannato un veterinario a risarcire i danni alla proprietaria di un cane, in quanto ritenuto responsabile del decesso dell’animale avvenuto il giorno dopo la visita.
Si tratta di un’importante vittoria per gli amici del popolo a quattro zampe. La sentenza infatti, per la prima volta, si discosta dall’orientamento della Corte di Cassazione e di altri Tribunali che, in casi simili, avevano riconosciuto al proprietario dell’animale solo i danni economici derivanti dalla perdita dell’animale (per es. il prezzo per l’acquisto) e non anche i danni morali ed esistenziali (che, spesso, sono più elevati dei primi) [2].
Nel caso affrontato dal giudice di pace di Dolo, il veterinario è risultato colpevole di non aver eseguito la propria attività con la massima diligenza richiesta. Infatti, portato all’attenzione dello specialista, al cane è stato diagnosticato un semplice disturbo gastro-intestinale e prescritto un lassativo. Il giorno dopo il cane è morto per una peritonite acuta causata dall’ingestione di ossa.
Cosicché, il giudice di pace di Dolo ha condannato il veterinario a risarcire il danno patrimoniale, determinato nel prezzo pagato per l’acquisto dell’animale e necessario per un eventuale nuovo acquisto (circa 1.000,00 euro), nonché i danni non patrimoniali (morali, esistenziali e biologici) causati dalla perdita del cane (2.500,00 euro).
Il Giudice, a motivazione del risarcimento degli ulteriori danni, ha precisato che la legge [3] riconosce il legame particolare che si instaura tra animale e padrone, legame che non si risolve soltanto in profili affettivi.
Poiché il rapporto tra animale e padrone rientra in quelle attività attraverso le quali si realizza la persona (garantite dalla costituzione), qualora per colpa altrui si spezzi questo legame tra quadrupede e padrone vanno risarciti anche dei danni morali, biologici ed esistenziali.
[1] Giudice di Pace di Dolo, sent. 8 ottobre 2012.
[2] In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale da morte di un animale d’affezione la Corte ha escluso che in tal caso si configuri la lesione di un diritto inviolabile della persona, non ammettendone pertanto il risarcimento: Cass. a Sez. unite, sent. 22972 /08; Trib. Milano, sent. 20 luglio 2010.
[3] Legge n.281 del 1991 cosiddetta a tutela del randagismo.
fonte: la legge per tutti