ricordate che le distanze di caccia variano a secondo dell arma che si usa x la caccia x esempio la carabina da cinghiali le distanze sono maggiori che per il fucile tradizionale a pallini
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ricordate che le distanze di caccia variano a secondo dell arma che si usa x la caccia x esempio la carabina da cinghiali le distanze sono maggiori che per il fucile tradizionale a pallini
ovvio maurizio... una canna rigata ha una gettata maggiore di una canna liscia..![]()
se non ricordo male bisogna stare a 150 metri da case , uomini ed animali![]()
Distanze di caccia da immobili e strade:
Le principali distanze da tenere durante l'attività venatoria, con fucile carico e fuori dall'apposita custodia, sono:
100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro.
50 metri da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccetto quelle poderali o interpoderali.
150 metri se si spara in direzione di immobili, con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla, nonché in direzione di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.
150 metri se si spara in direzione di vie di comunicazione, con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla.
è vietata la caccia nei giardini, nei parchi ad uso pubblico e privato, nei parchi storici e archeologici, negli impianti sportivi.
Distanze tra appostamenti e strutture faunistiche
Per la salvaguardia dell'incolumità di chi ci vive, di chi fruisce dell'ambiente, della fauna selvatica e di chi esercita l'attività venatoria, la legge ha disposto una serie di distanze che devono essere rispettate.
Distanza tra appostamento temporaneo e una struttura faunistica
L'installazione di un appostamento temporaneo, e di conseguenza l'esercizio venatorio dal suo interno, può avvenire ad una distanza non inferiore a 100 metri dal perimetro di:
Zone di Ripopolamento e Cattura,
Zone e Oasi di Protezione,
Riserve Naturali Regionali e Statali
Centri Pubblici e Privati di Riproduzione Fauna Selvatica.
Presso tutti gli altri Istituti faunistici pubblici o privati (Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agrituristico Venatorie, Fondi chiusi) la collocazione dell'appostamento temporaneo può essere fatta lungo il perimetro.
Distanza tra 2 appostamenti temporanei
L'installazione di un appostamento temporaneo, e di conseguenza l'esercizio venatorio dal suo interno, può avvenire ad una distanza non inferiore a 80 metri da altro appostamento similare occupato, con o senza richiami.
Distanza tra un appostamento temporaneo e un appostamento fisso ai colombacci occupato
L'installazione di un appostamento temporaneo e di conseguenza l'esercizio venatorio dal suo interno può avvenire ad una distanza non inferiore a 100 metri da appostamento fisso per colombacci e non inferiore a 200 metri qualora si impieghino richiami vivi.
Distanza tra un appostamento temporaneo e un appostamento fisso alla minuta selvaggina occupato
L'installazione di un appostamento temporaneo e di conseguenza l'esercizio venatorio dal suo interno può avvenire ad una distanza non inferiore a 100 metri da appostamento fisso alla minuta selvaggina. La caccia vagante tuttavia deve svolgersi ad una distanza non inferiore a 200 metri da un appostamento alla minuta selvaggina.
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