permettimi dim...ma questo ragionamento non ha propio senso...preso per capi estremi ,come hai fatto tu del resto, si potrebbe dire che "si capisce che in autostrada non si puo andarea 180km/h" o "si capisce che non si deve rubare in banca" o "si capisce che non posso abbandore un frigorifero nel bosco dietro casa"
La legge c è apposta per evitare i "si capisce..." anche perchè altrimenti la gente NON capisce e fa come vuole, in tutte le cose.
Le leggi esitono (e vanno rispettate) propio per questo motivo, perchè c è bisogno di seguire direttive COMUNI a tutti per evitare fraintendimenti e espressioni tipo "ma io non lo sapevo"
Detto questo la legge 157 prevede che:
Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
.......Come vedi ci son regole ben precise per considerare un terreno IN ATTUALITà DI COLTIVAZIONE (i "si capisce" non contan nulla). Detto questo sia ben chiaro il rispetto verso i conduttori del fondo,verso il lavoro altrui,verso l'agricoltura e gli agricoltori....il rispetto tra ESSERI CIVILI che vivono in una società CIVILE.
invito pertanto siròk a informarsi ben benino presso le sedi piu competenti della regione per poter esser tutelato al meglio da una legge che NOI PAGHIAMO....alla peggio amico siròk ci scappa un bel risottino al radicchio rosso (scherzo ovvio!)