LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007 n. 27
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22/08/2007 n. 14 Parte prima
LEGGE N.27 del 2007 - Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei, di seguito denominati funghi, allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio naturale e l'incremento dei fattori produttivi nei territori montani in conformità con gli obiettivi della legge 23 agosto 1993 n. 352 (norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e di assicurare i benefici che possono derivare agli ecosistemi vegetali e ambientali.
Articolo 2
(Ambiti di raccolta)
1. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi.
2. Il proprietario, singolo od associato anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui all'articolo 9, può tuttavia riservarsene la raccolta con la semplice apposizione di cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo; i cartelli devono recare l'indicazione "Proprietà privata" ovvero la denominazione del consorzio o dell'ente con la scritta a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra "Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata".
3. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.
Articolo 3
(Limiti quantitativi della raccolta)
1. In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti limiti:
a) per la specie "boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola" (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;
b) per la specie "amanita caesarea" (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;
c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini la cui raccolta non è soggetta a limiti.
2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantità di raccolta individuale non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all’articolo 4.
3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro famigliari e dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantità.
Articolo 4
(Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta)
1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 352/1993, gli enti preposti alla gestione della raccolta possono determinare nei territori di competenza deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 3 in favore:
a) dei cittadini residenti;
b) dei conduttori di terreni, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) dei soci di cooperative agricolo - forestali.
2. A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 3 solo al fine di integrare il reddito normalmente percepito.
Articolo 5
(Raccoglitori occasionali e raccoglitori professionali)
1. Ai fini della presente legge sono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali è necessario, laddove previsto dagli enti gestori, il tesserino di autorizzazione alla raccolta.
2. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), b), c) possono assumere, laddove previsto dagli enti gestori della raccolta, la qualità di raccoglitori professionali; coloro che intendano acquisire detta qualifica presentano apposita domanda all'ente gestore della raccolta, il quale rilascia il tesserino professionale di autorizzazione avente carattere nominativo e validità annuale.
3. Tale tesserino consente al possessore di derogare ai limiti quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dagli enti gestori.
4. Laddove non esista l'ente gestore, i soggetti che procedono alla raccolta non possono derogare ai limiti quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge.
Articolo 6
(Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta)
1. I Sindaci dei Comuni liguri possono stabilire, con provvedimento da pubblicare nell'Albo del Comune e da rendere noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi, la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi nella stagione primaverile ed autunnale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato previo parere obbligatorio del Corpo Forestale dello Stato; ove i Sindaci non provvedano, la raccolta si intende comunque consentita.
Articolo 7
(Limitazioni e autorizzazioni speciali)
1. Le comunità montane e i consorzi di comuni per l’esercizio delle deleghe in agricoltura, sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, possono:
a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biobiotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco;
b) rilasciare, per documentati scopi didattici o scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo;
c) disporre, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, limitazioni temporali alla raccolta dei funghi solo per periodi definiti e consecutivi;
d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione.
Articolo 8
(Modalità di raccolta e divieti)
1. La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.
2. E' consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.
3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.
4. E' vietato:
a) nella raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora;
b) riporre o trasportare funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;
c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;
d) raccogliere l’”amanita cesarea” allo stato di ovolo;
e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione, quando questo sia richiesto dagli enti gestori della raccolta.
5. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole.
6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
7. E’ vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.
8. La raccolta di funghi all’interno delle aziende faunistico – venatorie e delle aziende agro-venatorie, è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
9. E’ vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico.
Articolo 9
(Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa)
1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa.
2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati nei boschi e nei terreni delimitati appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci partecipanti od a persone da questi autorizzate, secondo modalità che i consorzi stessi stabiliscono nei loro atti costitutivi o mediante atti deliberativi assunti nei modi di legge ed in conformità dello statuto, anche mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento; i Consorzi provvedono all'annotazione in apposito registro dei tesserini dagli stessi rilasciati.
3. I proventi conseguiti con il tesseramento di cui al comma 2, esclusi quelli ricavati dalla attività economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le spese di sorveglianza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 70 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10.