Principali novità della Legge sulla Raccolta dei Funghi nella Regione Abruzzo
Legge Regionale 03/03/2010 n° 9
Sono di seguito elencate le principali novità introdotte dalla L.R. 9/2010 che modifica la L.R. 34/2006 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo":

1. Il Tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei, autorizza alla raccolta in tutto il territorio della regione Abruzzo. I Comuni, le Comunità Montane, le Amministrazioni separate, le Antiche Università e gli Enti Parco non possono imporre contributi aggiuntivi per la raccolta funghi nei propri territori.



2. Dal 1° gennaio 2011 per il conseguimento del tesserino di autorizzazione alla raccolta funghi, è necessario un attestato di idoneità alla raccolta conseguito attraverso la frequenza di un corso di micologia della durata di almeno 24 ore.

3. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è stata aumentata a 3 chilogrammi (rispetto ai 2 kg precedenti), salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

4. La raccolta dei funghi è consentita, a tutti i raccoglitori, in tutti i giorni della settimana. Sono state soppresse le disposizioni riguardanti il divieto di raccolta nei giorni di martedì e mercoledì.

5. Il tesserino può essere di 3 tipi:

a) Tipo A: raccolta ordinaria nella misura non superiore a 3 chilogrammi;

b) Tipo B: raccolta agevolata nella misura non superiore a 4 chilogrammi, prevista per i residenti nei comuni interessati dalla raccolta appartenenti alle seguenti categorie: coltivatori diretti, utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole e forestali;

c) Tipo C: raccolta per l'integrazione del reddito nella misura non superiore a 5 chilogrammi, prevista per i residenti, esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza.

6. Ai fini del rinnovo del tesserino, alla scadenza dei 5 anni di validità, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale un ciclo di lezioni di aggiornamento della durata di almeno 5 ore, al fine del conseguimento dell'attestato di aggiornamento.

7. Il limite di età per l'esonero dal contributo annuale è stato elevato da 57 a 65 anni di età, infatti, il contributo annuale di € 30,00 non è dovuto dai raccoglitori residenti nella Regione Abruzzo che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e da tutti quelli che non esercitano l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.