REGIONE CALABRIA
LEGGE REGIONALE n. 30 del 26 novembre 2001
Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. Per il raggiungimento delle finalità generali di tutela ambientale e di prevenzione della salute pubblica la presente legge detta norme per la difesa della flora spontanea e regolamenta la raccolta, la commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» e dal DPR 14 luglio 1995, n. 376, «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati».

Art. 2
Disposizioni e divieti

1. Ai fini della salvaguardia dell’ambiente vigono le seguenti disposizioni:

a) è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse fioristico, ecologico e monumentale;

b) nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5;

c) è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in parte, nonché commerciare sia allo stato fresco che secco la flora spontanea a protezione assoluta di cui all’Allegato A);

d) è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione dei biotopi, di cui all’allegato B);

e) per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell’Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso.

Art. 3
Raccolta dei funghi

1. È consentita la raccolta di funghi (corpi fruttiferi) maturi, individuati con provvedimento della Giunta regionale su proposta, per ciascuna specie, del Comitato di cui al successivo articolo 10.

2. È consentita la raccolta di funghi non commestibili solo per scopi didattici e scientifici.

3. La raccolta dei funghi è consentita entro il limite massimo previsto dall’articolo 4, comma 1 della legge 23 agosto 1993, n. 352. Tuttavia, la Regione, sentito il comitato di cui all’articolo 10 della presente legge, può prevedere una deroga fino a dieci chilogrammi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1° della citata legge n. 352. Per coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il loro reddito, non vi sono vincoli quantitativi. Tale agevolazione si applica alle seguenti categorie:

a) coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo;

b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agricolo-forestali.

4. La raccolta dei funghi è consentita solo nelle ore diurne. All’interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agroturistiche venatorie la raccolta dei funghi è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
5. La raccolta è riservata ai possessori di apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5, comma 1. 3-12-2001.

6. Su segnalazione del Comitato tecnico di cui al seguente articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura dispone la sospensione della raccolta dei funghi nelle aree in cui si manifestino situazioni di rischio ambientale. In tal caso il divieto di raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.

Art. 4
Modalità di raccolta

1. Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.

2. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo fruttifero.

3. È vietato l’uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie del fungo (carpoforo).

4. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

Art. 5
Tessera regionale di autorizzazione

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti titolari di diritti personali o reali di godimento sui terreni è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale prevista nelle seguenti tipologie e caratteristiche:

a) tessera professionale: rilasciata a coloro che hanno conseguito attestato di superamento di apposito corso, di cui al successivo comma 5; il costo della tessera è fissato in lire 50.000 annuali (euro 25,82). Ai possessori di tessera professionale è consentita la raccolta dei funghi a fini economici nei termini previsti dall’articolo 3, comma 2° della legge 23 agosto 1993, n. 352;

b) tessera amatoriale: liberamente acquistabile presso i Comuni e le Comunità montane; il costo della tessera con validità annuale è fissato in lire 20.000 (euro 10,329), ridotte del 50 per cento se rilasciata a giovani di età inferiore ai 18 anni;

c) tessera per raccolta a fini scientifici: rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici e privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studi e ricerche o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

2. Il possesso della tessera di cui al precedente comma 1 consente la raccolta nell’ambito del territorio regionale.

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della raccolta con tessera professionale ed amatoriale, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

a) il 25 per cento dell’intero montante alla Regione per le spese di istituto e per la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche;

b) il 25 per cento dell’intero montante alle associazioni micologiche iscritte all’albo regionale da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

c) il rimanente 50 per cento del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l’organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.

4. La tessera professionale viene rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all’articolo 10, su istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza a seguito della frequenza di un corso il cui esame finale è teso ad accertare la conoscenza dell’ambiente, delle specie e della flora fungina, nonché della normativa vigente in materia.

5. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Associazioni micologiche iscritte all’albo regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell’Ispettorato Micologico dell’ASL competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l’organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici il cui superamento è condizione necessaria per l’abilitazione alla titolarità della tessera professionale.